CONTO ENERGIA è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Il conto energia arriva in Italia attraverso la direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva2001/77/CE), che viene recepita con l’approvazione da parte del parlamento italiano del decreto legislativo 387 del 2003.
L’avvio del conto energia passa per altre due tappe, in particolare l’approvazione del decreto attuativo n. 181 del 6 agosto 2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e la delibera 188 del 14 settembre 2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi). Dal 19 settembre 2005 è possibile presentare la domanda al GSE (Gestore Servizi Elettrici).
La copertura finanziaria necessaria all’erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell’energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Il meccanismo del conto energia è assimilabile ad un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello stato per la messa in servizio dell’impianto: il principio che regge il meccanismo del conto energia consiste nell’incentivazione della produzione elettrica, e non dell’investimento necessario per ottenerla. A differenza dei programmi di incentivazione passati, il conto energia remunera l'elettricità prodotta dall'impianto per un certo numero di anni invece di contribuire all'esborso per l'investimento iniziale.
Il privato proprietario dell’impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell’impianto. Condizione indispensabile all’ottenimento delle tariffe incentivanti è che l’impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell’impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kwp. Non sono stati incentivati dal conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica. I moduli fotovoltaici devono obbligatoriamente rispettare la normativa IEC 61215 e possibilmente, per la sicurezza elettrica e di chi acquista, essere certificati per l’utilizzo come componente in classe II. La durata dell’incentivo è pari a 20 anni.
PRINCIPALI ELEMENTI DEL DECRETO
Beneficiari:•Persone fisiche•Persone giuridiche•Condomini di unità abitative o di ufficiNessuna fase istruttoria preliminare (richiesta incentivo a fine impianto, dopo il collaudo).Nessun limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenzaincentivabile (1.200 MW).Articolazione delle tariffe incentivanti sulla base della taglia di impianto e del suo livello di integrazionearchitettonica.Premio per impianti abbinati all’uso efficiente dell’energia.
Esempio di impianto non integrato :
Esempio di impianto parzialmente integrato :
Esempio di impianti integrati :
LA TARIFFA INCENTIVANTE :
Potenza nominale dell’impianto P(kw) Moduli ubicati al suolo (non integrati) Euro / kWh Moduli installati su tetti,piani, terrazze, ecc.(parzialmente integrati)Euro / kWh Moduli installati conintegrazionearchitettonica Euro / kWh A 1 <=P<=30,400,440,49B3 < P < = 200,380,420,46CP > 200,360,400,44
Gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2009 avranno diritto ad una tariffa incentivante ridotta del 2%Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2010 la tariffa verrà ridotta di un ulteriore 2 % (fermo restando che l’incentivo così determinato rimarrà costante per il periodo di 20 anni).Per gli anni successivi la tariffa incentivante sarà ridefinita in seguito all'analisi del mercato.
La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari:
Sostituzione delle coperture in amiantoAcquisizione del titolo di autoproduttore (autoconsumo maggiore del 70%)Nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola o una struttura sanitaria pubblicaNel caso in cui il soggetto responsabile sia un ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
CERTIFICAZIONE ENERGETICA :
Premio aggiuntivo per l’uso efficiente dell’energia (per impianti fino a 20 kW in regime di scambio sul posto)Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di attestato di certificazione energetica ed effettui interventi tra quelli indicati nella medesima certificazione che consentano una riduzione di almeno il 10 % dell’indice di prestazione dell’edificio.Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante di una percentuale pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (premio massimo pari al 30%).
RESA ECONOMICA A SECONDA DELL'UTILIZZO CHE SI FA DELL'ENERGIA PRODOTTA :
1) l’energia viene interamente venduta » CENTRALE FOTOVOLTAICA
2) l’energia viene in tutto o in parte autoconsumata » Sotto i 20 kwp SCAMBIO SUL POSTO » Sopra i 20 kwp : risparmio in bolletta per la parte autoconsumata.
CENTRALE FOTOVOLTAICA
Incentivo sulla produzione e vendita: in questo caso il soggetto responsabile ottiene l’incentivo per tutta l’energia prodotta dall’impianto e per la vendita della medesima.Non è previsto autoconsumo, se non per le minime porzioni di energia destinate ai servizi (illuminazione, sistemo di monitoraggio, sistemi di sicurezza).
NET METERING (scambio sul posto)
Incentivo sulla produzione e scambio di energia: in questo caso il soggetto responsabile ottiene l’incentivo per tutta l’energia prodotta dall’impianto, e risparmia tramite un conguaglio annuale basato sulla differenza tra l’energia prelevata dalla rete e quella consumata (indicata in bolletta). Eventualieccedenze possono essere recuperate in tre anni, ma non vengono comunque valorizzate (credito di energia).Lo scambio sul posto si applica ad impianti di potenza inferiore a 20 kWp. La legge finanziaria 2008 ha esteso l’applicabilità fino a 200 kwp di impianto, previo provvedimento attuativo dell’Autorità per l’Energia Elettrica.
AUTOCONSUMO
Incentivo sulla produzione e sulla vendita: in questo caso il soggetto responsabile ottiene l’incentivo per tutta l’energia prodotta dall’impianto e risparmia sulla bolletta autoconsumando l’energia prodotta.Eventuali eccedenze sono valorizzate ai prezzi di mercato, per ciascuna ora di produzione, riferiti alla zona in cui è installato l’impianto.
FIANANZIAMENTO INPIANTO :
Banca Sai, banca del Gruppo Fondiaria-Sai, ha disposto prodotti finanziari finalizzati a sostenere le aziende – con fatturato di almeno 1 mln di euro - nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.L’importo finanziabile va fino alla concorrenza del 100 % della spesa preventivata, con un importo minimo di euro 150.000 e fino ad un massimo di 2 milioni di euro.
DATI STATISTICI
A ottobre 2008 la potenza totale installata degli impianti fotovoltaici incentivati dal Conto Energia (vecchio e nuovo) ha superato i 222 MW
Tale potenza si riferisce a 19.500 impianti entrati in esercizio da quando è attivo il meccanismo di incentivazione (14.462 con il nuovo Conto Energia).Il GSE ha riconosciuto più di 20 milioni di euro in incentivi da quando è attivo il nuovo Conto Energia.Le regioni con la maggiore potenza installata sono Lombardia (21 MW), Emilia-Romagna (19,8 MW) e Puglia (19,1 MW).Il limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti del d.m. del 2007 è di 1.200 MWL’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare è di 3.000 MW entro il 2016.
I RISCHI E L’ASSICURAZIONE
I danni a cui è maggiormente esposto un impianto fotovoltaico sono:
• il furto
• gli eventi atmosferici (in particolare la grandine e l’azione del vento)
• la fulminazione diretta e indiretta
1. Vi possono poi essere altri tipi di danni materiali ai quali è soggetto un impianto fotovoltaico: incendio,allagamenti, frane, alluvioni, terremoti, guasti, ecc.2. questi eventi possono causare anche un altro tipo di danni – i danni non materiali - dovuti al mancato guadagno a causa dell’interruzione dell’esercizio dell’impianto (es.: mancato percepimento dell’incentivo)3. Il responsabile dell’impianto fotovoltaico può inoltre essere chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati involontariamente a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà e all’esercizio dell’impianto stesso.